Descrizione
Su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico che potranno essere dimostrate anche mediante produzione di conti correnti bancari, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi.
Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell’obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.