Descrizione
A partire dal 6 luglio 2020 l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha attivato, su tutto il territorio regionale, la fase di attenzione per gli incendi boschivi, che durerà fino al 6 settembre 2020 a seconda anche all'andamento delle condizioni meteo climatiche.
I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:
- 115 da chiamare in caso d’incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
- 1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);
- 800841051 numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali.
Dalla stessa data, al fine della lotta attiva contro gli incendi boschivi, è stata disposta l’attivazione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) con sede presso il Centro Operativo Regionale dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con personale dell’Agenzia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri Forestale e dei Coordinamenti Provinciali di Volontariato. La struttura è operativa h12 (dalle ore 08:00 alle ore 20:00) e reperibilità h24, per 65 giorni consecutivi, fatto salvo eventuale proroga di tale periodo valutato l’andamento della campagna estiva A.I.B. 2019.
L'Agenzia se sarà necessario potrà in seguito dichiarare il periodo di “grave pericolosità", durante il quale troveranno applicazione specifici divieti e sanzioni per i comportamenti a rischio di incendio.
Durante il periodo indicato sono valide le seguenti prescrizioni:
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale con riferimento alle attività agroforestali, alle aree di sosta attrezzate ed alle aree di pertinenza dei fabbricati:
E’ da precisare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, delle PMPF, anche nei periodi per cui è dichiarato lo stato di pericolosità è consentita l’accensione di fuochi su apposite strutture (bracieri) o focolai ubicati nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati e nelle aree di sosta adeguatamente scelte dall’Ente competente in materia forestale o dall’Ente di gestione dell’area protetta, debitamente segnalate ed attrezzate con apposite strutture, poste nelle aree forestali e nei terreni saldi e pascolivi, o a distanza inferiore alle soglie indicate nel comma 1 del medesimo art. 33.
Al fine di assicurare una efficace difesa dal rischio di propagazione del fuoco, le predette aree e strutture devono avere le caratteristiche minime di sicurezza descritte nell’ Allegato 2).
E’ da precisare, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 1, delle PMPF è consentito, anche nei periodi per cui è dichiarato lo stato di pericolosità, esclusivamente a coloro che, per motivi di lavoro, operano nelle aree forestali e nei terreni saldi e pascolivi:
a) l’uso di strumentazioni ed attrezzature, anche a motore, necessarie alle attività agroforestali, utilizzando tutte le cautele del caso;
b) l’accensione di fuochi strettamente necessari per il riscaldamento o per la cottura delle vivande nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1 dell’art. 33.
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale con riferimento all’abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali: preventivo avviso
Il preventivo avviso di cui all’art. 33, comma 3, delle PMPF, previsto per i casi di abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali è da fornire entro le precedenti quarantotto ore al Numero Verde Regionale 800 841 051 (in alternativa, è possibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica so.emiliaromagna@vigilfuoco.it), precisando le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, e Comune e località in cui si effettuerà l’abbruciamento. Per “precedenti quarantotto ore” si intende l’arco di tempo intercorrente tra il momento in cui si comunica l’intenzione di accendere il fuoco e il termine del tempo a disposizione per le operazioni di abbruciamento. Come già illustrato nel capitolo 5 “Modello di intervento”, il Numero Verde Regionale 800 841 051 è gestito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che assicura il costante e tempestivo flusso informativo all’Arma dei Carabinieri “specialità forestale”.
Per approfondire:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi