I coniugi hanno la possibilità di dichiarare l'accordo di separazione personale, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile.
Per procedere all'accordo sono necessari i seguenti requisiti:
- l’accordo tra i coniugi deve essere consensuale;
- non vi deve essere la presenza di figli minori della coppia;
- non vi deve essere la presenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex L. 104/92), economicamente non autosufficienti della coppia;
- l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale ma è possibile la previsione dell'assegno di mantenimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro da corrispondersi con versamento periodico (e non in un unico versamento)
- in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi 6 mesi dalla separazione legale, se la separazione fu consensuale, oppure 1 anno, se la separazione fu giudiziale.
Il Comune di competenza è il Comune di residenza di uno degli sposi o il Comune dove venne celebrato il matrimonio.