Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

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Dati raccolti e pubblicati in relazione alla Legge 109/96

A chi è rivolto

Generale

Brescello

Descrizione

Attraverso la Legge n. 109 del 7 marzo 1996 sono state individuate tre diverse categorie di beni confiscati, ognuna con una precisa disciplina.

  • beni mobili: denaro contante e assegni, liquidità e titoli, crediti personali (cambiali, libretti al portatore, altre obbligazioni), oppure autoveicoli, natanti e beni mobili non facenti parte dei patrimoni aziendali. Di norma, le somme di denaro confiscate o quelle ricavate dalla vendita di altri beni mobili sono finalizzate alla gestione attiva di altri beni confiscati.
     
  • beni immobili: appartamenti, ville, terreni edificabili o agricoli. Lo Stato può decidere di utilizzarli per "finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile" come recita la normativa, ovvero trasferirli al patrimonio del Comune nel quale insistono. L'ente locale potrà poi amministrarli direttamente o assegnarli a titolo gratuito ad associazioni, comunità e organizzazioni di volontariato.
     
  • beni aziendali: fonti principali di riciclaggio del denaro proveniente da affari illeciti.

Gli enti territoriali sono tenuti per legge (art. 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) a redigere un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, periodicamente aggiornato. I beni confiscati alla criminalità organizzata sono un patrimonio di grande importanza non solo per il loro oggettivo valore patrimoniale, ma soprattutto per il significato etico e civile che rappresenta il loro riutilizzo sociale da parte della comunità locale.

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Tempi e scadenze

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