Chiunque riscontri un errore materiale di scrittura in un atto dello Stato Civile, può richiedere all’Ufficiale dello Stato civile depositario dell’atto stesso la dovuta correzione, mediante apposita istanza (modello in allegato). La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. L’istanza e la fotocopia possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o fax.
Quando si puo' utilizzare: L'art. 98 comma1, consente all'Uff. di S.C. di correggere gli errori materiali di scrittura commessi (se pure effettuati in passato da persona diversa) nella redazione di un atto.
Si applica anche ad atti formati o ricevuti in epoca anteriore all'entrata in vigore dell' Ordinamento di S.C. che lo prevede, purchè sia richiesto da:
- l'intestatario medesimo o chi vi abbia interesse
- dal Pubblico Ministero
- per esigenze d'ufficio
solo quando l'esigenza si manifesti in momento attuale, e purchè si possa dimostrare che trattasi di errore materiale di scritturazione dell'uff. di S.C. che ha redatto l'atto con documenti e valide motivazioni che rendano legittima la "correzione"(da allegare alla richiesta).
Inoltre:
Se si ha la certezza che una "annotazione" su un atto di stato civile fu apposta erroneamente , si può applicare anche in questo caso l'art. 98: l'Ufficiale di S.C. correggerà l'errore con annotazione marginale dalla quale dovrà risultare l'annotazione inesatta e la dicitura corretta.
In entrambi i casi, a correzione effettuata, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà darne comunicazione:
- all'interessato e a chi ha richiesto la rettifica
- al Prefetto o alla Procura della Repubblica
- all'ufficio anagrafe/elettorale del Comune di iscrizione dell'intestatario dell'atto (se trattasi di rettifica apportata ai dati anagrafici e cioè, nome,cognome data e luogo di nascita).