L'articolo 9 della Legge Regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati. I contributi sono concessi da Comuni e Regione secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati.
I contributi possono riguardare:
- A) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
- B) adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3della legge 104/92;
- C) acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
- D) adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27, comma 1, legge 104/92).
I contributi saranno erogati ai richiedenti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per i contributi in oggetto.