Descrizione:
La TARI (Tassa sui rifiuti introdotta con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147) che insieme con la TASI (tributo sui servizi indivisibili) va a sostituire il TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è entrata in vigore a partire da gennaio 2014.
L'imposta, viene determinata su base annua a seconda della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti per metro quadrato di abitazioni ed edifici ad uso commerciale.
Presupposto:
Il presupposto di applicazione della Tari è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di:
- locali ed accessori (quindi di tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati).
- aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività come, a titolo d'esempio, i campeggi, i dancing, cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione
Termini di dichiarazione al Comune:
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
Scadenze:
Per l’anno 2025, il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
a) 31 luglio: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno, calcolato sulla base delle tariffe dell’anno precedente;
b) 10 dicembre: è liquidato il saldo con il conguaglio effettuato sulla base delle tariffe approvate per l’anno in corso.
A decorrere dall’anno 2026, il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
a) 31 maggio: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno, calcolato sulla base delle tariffe dell’anno precedente;
b) 10 dicembre: è liquidato il saldo con il conguaglio effettuato sulla base delle tariffe approvate per l’anno in corso.