In seguito all'approvazione della Nuova Legge Regionale del 07.11.2012 (art.11, comma 2, lett b), queste sono le nuove disposizioni per la licenza di pesca:
1. La licenza di pesca sportiva di tipo B che autorizza i residenti in Emilia Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa, è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonchè la causale del versamento.
La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
La licenza è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalle leggi statali.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta nei seguenti casi:
- a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
- agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
- ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
- ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
- a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
- per la pesca a pagamento;
- per la pesca in spazi privati.
La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.