Riconoscimento cittadinanza italiana “Jure sanguinis”

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Riconoscimento cittadinanza italiana “Jure sanguinis” a discendenti da avo italiano

A chi è rivolto

A chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge

Brescello

Chi può fare domanda

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DL n.36 del 28.03.2025 "Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza" in vigore dal 29.03.2025, che ha introdotto nuove regole e requisiti  per il riconoscimento della cittadinanza 'iure sanguinis' che si possono riassumere come segue.
Per i nati all'estero, la cittadinanza italiana potrà essere trasmessa automaticamente solo per due generazioni, a condizione che:
- abbiano almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna che siano nati in Italia

oppure 

- uno dei genitori (anche adottivi) abbia  risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della loro nascita.

Descrizione

  • per discendente residente all’estero è competente il Consolato/Ambasciata italiana presente nella circoscrizione estera di residenza;
  • per discendente residente in Italia è competente l’ufficiale di Stato Civile del comune di iscrizione anagrafica;

La materia è regolata dalla Legge n. 91/1992 successivamente modificata dal DL n.36 del 28.03.2025 (in vigore dal 29.03.2025) che ha previsto:

  •  una modifica all'art.1 comma 1,  introducendo l'art. 3-bis, come segue:

«1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
      a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
      b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
      c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
      d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
     e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia».

  • il successivo comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge apporta testualmente le seguenti modifiche all'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150:

    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge»".
Le suindicate disposizioni individuano, tra l'altro, un doppio regime a seconda che la domanda sia stata presentata entro il 27 marzo 2025 o dopo tale data. In particolare:
   - per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate fino a   tutto il 27 marzo 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla anzidetta data, secondo le linee di indirizzo fino ad ora adottate;
    - le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dal 28 marzo 2025 potranno essere accolte unicamente per coloro che non ricadono nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 3-bis suindicato, in ragione della sussistenza di almeno una delle condizioni dettate dalle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma 1 dell'art. 3-bis. Viceversa, ove il richiedente non possa essere riconosciuto cittadino ai sensi della medesima disposizione, o in caso di mancata o incompleta documentazione, si attenderà, in via del tutto prudenziale, la conversione in legge del decreto-legge in esame prima di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento.

Come fare

La competenza al riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadino straniero da parte dell’Ufficiale di Stato Civile in Italia vi è quando il cittadino straniero è residente sul suo territorio comunale.

L’iscrizione anagrafica avviene, come prevedere il DPR 223/89 e s.m. dietro richiesta scritta presentata dall’interessato una volta stabilita la dimora abituale sul territorio comunale. Il medesimo dovrà inoltre presentare per la richiesta di iscrizione anagrafica i seguenti documenti:

  • Passaporto in corso di validità: se proviene da paese non Schengen , dovrà apporre sul passaporto presso la prima autorità di frontiera italiana il timbro “uniforme Schengen”, mentre se proviene da paese Schengen dovrà rendere, entro 8 giorno dal suo ingresso in Italia, apposita dichiarazione davanti al Questore di competenza con riferimento al comune in cui risiederà (o compilare apposita dichiarazione in caso stabilisca la propria residenza in struttura alberghiera) come disposto dalla Legge n.68 del 28.05.2007 (Circolare del Ministero dell’Interno n.32 del 13.06.2007…in merito alla soppressione del permesso di soggiorno per turismo o comunque per stranieri che permangono in Italia per un periodo inferiore a tre mesi)– L’ufficiale d’anagrafe dovrà quindi verificare la presenza del timbro sul passaporto o del possesso della dichiarazione;
  • titolo sulla base del quale occupa l'alloggio (contratto di locazione, rogito notarile, ecc.): nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà dell'interessato ma sia acquisita in affitto, in comodato o a titolo gratuito, occorre anche il consenso del proprietario come stabilito dall’art. 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, riguardante la Lotta all'occupazione abusiva di immobili;

Acquistare la cittadinanza italiana

Requisiti e modalità per ottenere la cittadinanza italiana

Cosa serve

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano
  2. atto di matrimonio dell’avo italiano tradotto e legalizzato (o apostillato) e tutti gli atti di nascita e matrimonio dei discendenti dell’avo italiano fino all’interessato richiedente riconoscimento cittadinanza italiana
  3. documento che attesti che l’avo italiano abbia mantenuto la cittadinanza italiana e non abbia acquistato la cittadinanza straniera anteriormente alla nascita dell’ascendente italiano: per il BRASILE l’autorità straniera competente al rilascio di tale documento è il Ministero della Giustizia – Segretaria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza – Dipartimento migrazioni, per l’ARGENTINA è la Camera Elettorale “Poder Giudicial de la Nacion”. Si precisa inoltre che con l’accordo ITALO-ARGENTINO ratificato in Italia con la Legge 282/1973 (in vigore dal 12.9.1974), veniva sancito che l’acquisizione della cittadinanza ‘argentina’ non avrebbe comportato (per chi aderiva all’accordo) la perdita della cittadinanza italiana conservata in forma ‘latente’ (cioè con la perdita dei diritti politici e civili): tale ‘latenza’ cessa con il trasferimento della propria residenza in Italia, determinando l’immediato ripristino di tutti i diritti. Con l’accordo di cui sopra è però possibile tornare a godere pienamente di tutti i diritti anche senza trasferirsi in Italia, ma semplicemente mediante una dichiarazione di revoca dei benefici dell’Accordo resa dinnanzi al Consolato italiano all’estero con due testimoni: tale dichiarazione di revoca non è una dichiarazione di riacquisto di cittadinanza (basata sull’art.17 della Legge 91/62) per cui può essere effettuata in qualsiasi momento. Quindi: chi si è ‘naturalizzato argentino’ prima dell’accordo (12.09.1974) potrà chiedere l’adesione allo stesso in qualsiasi momento (nessuna scadenza dei termini); per coloro che si sono invece ‘naturalizzati argentini’ in data posteriore l’adesione all’Accordo poteva avvenire solo contestualmente alla data di naturalizzazione
  4. altro documento indispensabile è il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane all’estero delle località in cui i discendenti dell’avo hanno risieduto che attesti che né l’interessato né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana
  5. si ritiene utile qualunque altro documento dell’avo italiano e dei suoi discendenti di iscrizione ad associazioni/circoli culturali degli italiani emigrati all’estero. Si rende noto inoltre che l’Ufficio di Stato Civile provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti d’ufficio: - per verificare l’autenticità dei documenti presentati nonché la loro validità si contatterà il Consolato/Ambasciata d’Italia competente che ha emesso i certificati come disposto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.26 del 01.06.2007

Per verificare la presenza dei “cartori” e l’autenticità dei “bolli di fiscalizzazione” apposti sui documenti originali si procederà alla verifica tramite apposito portale.

SI SEGNALA CHE LE INFORMAZIONI DESCRITTE SOPRA SONO IN AGGIORNAMENTO ESSENDO IN CORSO UN INTERVENTO NORMATIVO CHE SEGNA UNA CAMBIAMENTO SIGNIFICATIVO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA 'IURE SANGUINIS'. 

Cosa si ottiene

Ottenimento del servizio

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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