- per discendente residente all’estero è competente il Consolato/Ambasciata italiana presente nella circoscrizione estera di residenza;
- per discendente residente in Italia è competente l’ufficiale di Stato Civile del comune di iscrizione anagrafica;
La materia è regolata dalla Legge n. 91/1992 successivamente modificata dal DL n.36 del 28.03.2025 (in vigore dal 29.03.2025) che ha previsto:
- una modifica all'art.1 comma 1, introducendo l'art. 3-bis, come segue:
«1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia».
- il successivo comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge apporta testualmente le seguenti modifiche all'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge»".
Le suindicate disposizioni individuano, tra l'altro, un doppio regime a seconda che la domanda sia stata presentata entro il 27 marzo 2025 o dopo tale data. In particolare:
- per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate fino a tutto il 27 marzo 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla anzidetta data, secondo le linee di indirizzo fino ad ora adottate;
- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dal 28 marzo 2025 potranno essere accolte unicamente per coloro che non ricadono nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 3-bis suindicato, in ragione della sussistenza di almeno una delle condizioni dettate dalle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma 1 dell'art. 3-bis. Viceversa, ove il richiedente non possa essere riconosciuto cittadino ai sensi della medesima disposizione, o in caso di mancata o incompleta documentazione, si attenderà, in via del tutto prudenziale, la conversione in legge del decreto-legge in esame prima di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento.